CI SIAMO ANCHE NOI
OGGETTO : BENEFICI PREVIDENZIALI. Richiesta di estensione della rivalutazione dell’anzianità contributiva ai sensi delle leggi 257/92 e 271/93 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTI : · il Decreto Attuativo (12.03.2008), la Legge 24.12.2007, n. 247, Art. 1, commi20, 21 e 22; · la Sentenza T.A.R. del Lazio, n. 5750/09, pubblicata il 18 giugno 2009; · la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, Art. 6, comma 9-bis (prevede la proroga e il prolungamento dei riconoscimenti dei benefici previdenziali, per i soli Lavoratori i cui siti sono stati oggetto di Atto di Indirizzo Ministeriale per i periodi fino al 1992).
DENUNCIAMO : L’attuale Governo, anziché aspettare l’iter normale della Giustizia (il Ministero del Lavoro e L’INAIL hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato), con l’emanazione della Legge n. 25/2010, CONTINUA nell’ambiguità dell’intervento normativo, AUMENTANDO gli squilibri nelle norme concernenti il riconoscimento dei diritti sociali e, creando ulteriori disparità di trattamento tra i lavoratori, in contraddizione con l’Art. 3 della Costituzione. Tali considerazioni, fanno supporre, che, nell’esercizio della politica sociale Nazionale Italiana, per tutti i Governi, “TUTTI” di Destra, di Centro e di Sinistra e relativi Parlamenti; l’unico riferimento è il calcolo di bilancio e non la “ POLITICA “ Per i danni derivanti dall’impiego di sostanze nocive come l’amianto, forse perché molto onerosi, da non essere in grado di gestirli economicamente, per la loro complessità, è preferibile trovare qualsiasi espediente, per eluderli nei tempi brevi.
La nuova legge tende, infatti, a limitare il prolungamento del riconoscimento automatico dei benefici contributivi, ai soli siti per i quali il Ministro del Lavoro ha certificato il riconoscimento fino al 1992, escludendo gli altri Lavoratori, quelli oggetto di Atto di Indirizzo, riferito ad un periodo inferiore, e, soprattutto, escludendo tutti gli altri siti non oggetto di Atto di Indirizzo (per i quali dunque c’è un onere probatorio molto impegnativo).
FATTI.: La Magistratura, TAR del Lazio, AVEVA ACCOLTO IL RICORSO, presentato dalle Associazioni, a tutela dei diritti di tutti i lavoratori ( sentenza n. 5750/09, pubblicata il 18 giugno 2009) ed aveva dichiarato illegittima, la Legge 24.12.2007, n. 247, Art. 1, commi 20, 21 e 22, ANNULLANDO LE DISPOSIZIONI DATE dal Ministro del Lavoro del Governo Prodi, On.le Damiano, che con il Decreto Attuativo (12.03.2008) dell’ex 247/07, limitava, il diritto derivante dalle 257/92 e 271/93 e successive modifiche ed integrazioni ai soli lavoratori di 15 dei 500 siti oggetto di Atto di Indirizzo Ministeriali.
RICORDIAMO CHE Nella Comunità Europea, ma soprattutto in Italia, nonostante le ricadute devastanti che l’utilizzo dell’amianto aveva prodotto negli Stati Uniti negli anni 1890÷1950, si è continuato ad incrementarne l’utilizzo, raggiungendo il triste primato di maggior utilizzatore di amianto e dei sui manufatti della intera Comunità Europea (periodo 1950÷1990); favorendo gli interessi delle grandi multinazionali che lo commerciavano e delle aziende che lo usavano a discapito, oggi, di tante vite umane. Ma mentre altri paesi della Comunità Europea si sono dimostrati più sensibili al dramma che l’utilizzo dell’amianto ha generato, l’esercizio della politica in Italia ha preferito salvaguardare i bilanci dello stato a discapito dei benefici Previdenziali e della salute di tutti i lavoratori interessati. aumentando, quindi, il divario con gli altri paesi tra la reale incidenza dei tumori da amianto ed il numero dei casi indennizzati.
Già nel 1999, alcuni esperti (Enzo Merler, epidemiologo – Firenze Intrieri Teresa, Alhaique Diego della CGIL – Roma) hanno fatto un primo confronto fra i paesi della U.E. in tema di riconoscimento delle patologie da amianto, specialmente dei tumori derivati.
Da Ciò DEDUCIAMO CHE, per gli imput dati in questi ultimi anni dai Governi e dal Parlamento Nazionale, chi è incaricato a certificare il diritto ai benefici previdenziali e al riconoscimento della malattia professionale possa assumere un comportamento altrettanto restrittivo ed incivile. Ingiustificabile, anche, perché l’INAIL, dicono, abbia accumulato un attivo di 12 miliardi di euro (consuntivo 2008) ed incamerato dall’Erario Nazionale.
Ed Inoltre DENUNCIAMO, che non esistono, spiegazioni ragionevoli, per giustificare la mancata emissione del Decreto Attuativo finalizzato all’utilizzo del fondo “vittime amianto”. (Legge 244 del 2007, Governo Prodi, 30 milioni di Euro per il 2009 e 22 milioni di Euro per il 2010). In Francia, sin dall’anno 2002 è attivo il fondo vittime amianto di ca. 550 milioni di Euro/anno.
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NOI CONTESTIAMO QUESTA LOGICA ed APPELLANDOCI ALLA “COSTITUZIONE ITALIANA”, DICIAMO : CI SIAMO ANCHE NOI
· Lavoratori ex esposti, della Val Basento e noi Lavoratori del Centro Sardegna perché, se solo 285 di noi su un totale di 6000 ex esposti hanno presentato domanda entro il 15 giugno 2005, CIO’ è solo frutto dell’ignoranza che ci ha circondato. Ora, prendendo coscienza di quali erano i nostri diritti chiediamo insieme “GIUSTIZIA”, anche perché, moltissimi di noi Lavoratori, con nucleo familiari a carico, monoreddito, ultracinquantenni ed aventi diritto alla pensione perché ex esposti all’amianto, cercano di sopravvivere con 750 Euro/mensili di mobilità. · Ci siamo anche noi Lavoratori ex esposti, riconosciuti INAIL per 9 anni – 11 mesi- 30 gg, per un giorno non aventi diritto ai benefici previdenziali, perché è cambiata, semplicemente, la denominazione della Società (da EniChem a SNIA) e per l’INAIL, nonostante abbiamo continuato a lavorare nello stesso impianto, con le stesse mansioni, con le stesse problematiche per un giorno, per un solo giorno non possiamo accedere ai benefici previdenziali. E’ ASSURDO, E’ INCOMPRENSIBILE, ma purtroppo è la triste realtà di tanti lavoratori ex esposti della Val Basento, che si chiedono se è giusto, se é necessario ricorrere alla Magistratura per il superamento di tanta banalità, facendo spendere all’Erario e, quindi, risorse della collettività ????; · Ma, Soprattutto ci siamo anche noi, FAMILIARI delle VITTIME; familiari di Lavoratori che non hanno potuto scegliersi un lavoro sicuro e, li rappresentiamo perché, anche, LORO hanno avuto un legittimo impedimento:
NON CI SONO PIU’ !! PER SEMPRE !!!
Ripugna, agli stessi beneficiari, che, altri sventurati come loro, che potenzialmente potrebbero correre gli stessi rischi patologici, non possono accedere ai benefici previdenziali per leggi ingiuste e volutamente discriminanti. L’amianto, una volta inalato, lì, rimane, per tutta la vita, producendo già un danno meccanico e potenziale, con il rischio che possa causare una patologia tumorale, anche dopo i 40 anni e portare al decesso in pochi mesi. Non esistono giustificazioni alcune, neanche quelle di bilancio, perchè lo Stato ha introitato miliardi di Euro dal surplus INAIL.
NOI CI OPPONIAMO A QUESTA LOGICA E DENUNCIADO CHE : “La legislazione Italiana in tema di benefici previdenziali, sta creando una disparità di trattamento su fattispecie uguali, perché nulla distingue un lavoratore esposto da un altro esposto”
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DICIAMO CI SIAMO ANCHE NOI
L’A.I.E.A. VBA & CSA (Basilicata e Centro Sardegna): · Invita tutti i Lavoratori, anche quelli, attualmente in pensione, a compilare la modulistica allegata. · Informa che, anche, i Lavoratori in pensione con 40 anni di contribuzione max, se dovessero avere, successivamente, i riconoscimenti dei benefici previdenziali in qualità di ex esposti potrebbero chiedere l’adeguamento delle spettanze /mensili. · Evidenzia che è ingiusto che le eccedenze contributive annuali non rientrino nel calcolo dell’elaborazione delle spettanze/mensili della pensione, perché i Lavoratori sarebbero potuti andare in pensione prima. I contributi INPS, versati, e le quietanze assicurative, pagate, per gli anni in eccedenza versate dovrebbero essere o restituite o dovrebbero far variare il coefficiente K nel calcolo della retribuzione mensile. Un domani potrebbe essere, presentato un ricorso in merito.
AIEA VBA & CSA: Mario MURGIA Rocco REGINA Renzo PUGGIONI (CSA)
POST SCRITTUM : Procedura di presentazione delle richieste. 1) – Richiesta Curriculum professionale : compilare la scheda e spedire via A.R., se consegnata a mano fate timbrare la copia per ricevuta: “AIEA VBA &CSA – Scheda n. 06/2010 – rich. Curriculum : Lg. n. 247/07, art. 1, commi 20, 21 e 22; sentenza T.A.R. n. 5750/09; Lg. n.25/10, art. 6, comma 9-bis “. 2) – Richiesta di estensione benefici da inoltrare all’INAIL : a – compilare la scheda : “AIEA VBA & CSA – Scheda n. 05/2010 domanda INAIL: Lg. n. 247/07, art. 1, commi 20, 21 e 22; sentenza T.A.R. n. 5750/09; Lg. n.25/10, art. 6, comma 9-bis “; allegare alla domanda la copia della richiesta del curriculum professionale riportante la data di spedizione A.R. e/o di ricevuta, se consegnata a mano; b – spedire all’INAIL la richiesta compilata (scheda n. 05/2010 e l’allegato, scheda n. 06/2010). 3) – Richiesta della rivalutazione contributiva, da inoltrare all’INPS : a – compilare la scheda : “AIEA VBA &CSA – Scheda n. 04/2010 domanda INPS : Lg. n. 247/07, art. 1, commi 20, 21 e 22; sentenza T.A.R. n. 5750/09; Lg. n.25/10, art. 6, comma 9-bis “, allegare alla domanda la copia della richiesta del curriculum professionale riportante la data di spedizione A.R. e/o di accettazione, se portata personalmente. b – spedire all’INPS la richiesta compilata (scheda n. 04/2010 e l’allegato, scheda n. 06/2010).
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