Avv. Ezio Bonanni Patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori e-mail: avvbonanni@libero.it sito web: www.eziobonanni.it ๑______________________________________________________________________________________๑
Inapplicabilità del regime di decadenza triennale ex art. 70 D.P.R. n°639/70: il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste recepisce ed applica correttamente i principi di diritto delle Sezioni Unite (Sentenza n°12720/09) e non dispone la decadenza
Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda giudiziale di un lavoratore esposto all’amianto al quale l’INPS negava l’accredito contributivo, anche dopo il rilascio del certificato di esposizione da parte dell’INAIL, sul presupposto della presunta decadenza del diritto, ai sensi dell’art. 70, D.P.R. n°639/70, ed ha stabilito che “la decadenza dell’azione risponde essenzialmente all’esigenza di pervenire ad un sollecito accertamento dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda: esigenza che non ricorre quando il diritto sia incontroverso in tutti i suoi presupposti e la lite verta esclusivamente sull’esatto adempimento, come nella fattispecie in esame”, e nel caso trattato dal Giudice triestino “Pertanto, l’INPS va condannato al pagamento a favore del ricorrente dei maggiori ratei maturati dalla data del pensionamento (gennaio 1997), oltre agli interessi legali dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa di riliquidazione della pensione del 06.12.2004 al saldo”. Infatti, il Tribunale di Trieste precisa che “la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, Legge n°257/92 incide sulla misura della contribuzione e quindi della prestazione pensionistica, come riconosce lo stesso INPS, se ne ricava che la domanda del ricorrente è diretta ad ottenere il pagamento della prestazione nella misura dovuta e quindi è soggetta solo all’ordinario termine di prescrizione decennale” e che nella stessa Sentenza delle Sezioni Unite 29 maggio 2009, n. 12720, cui aveva fatto riferimento l’INPS, a ben guardare, “la decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47, – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103 art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n.166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (Cassazione civile, sez. un., 29 maggio 2009, n. 12720). Si tratta di una Sentenza storica, in quanto in più riprese, mentre l’INAIL ritardava con gli accertamenti, l’INPS, decorsi i 3 anni ed i 300 giorni, rifiutava di accreditare i contributi, nonostante successivamente l’ente accertatore (INAIL) avesse comunicato e certificato la qualificata esposizione. In alcuni casi, come quello di un lavoratore della Provincia di Grosseto, al quale il Tribunale aveva riconosciuto la maggiorazione e la Corte d’Appello di Firenze aveva invece dichiarato l’improcedibilità dell’azione e riformato la Sentenza, questo tipo di eccezione aveva portato alla revoca od al venir meno del diritto a pensione, anche dopo che il rapporto di lavoro fosse stato risolto. Questa Sentenza, profondamente ingiusta, e sicuramente illegittima, verrà ora sottoposta al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione, e successivamente, in caso di accoglimento, si agirà per domandare il risarcimento dei danni, conformemente al mandato che è stato ora affidato a questo studio, che ne ha assunto il patrocinio e difesa, umana e morale, prima che giuridica. Roma, 02.04.2010 Avv. Ezio Bonanni |
Categorie Documenti
Archivio32
articoli - libri - slides varie28
audizioni senato1
Carbonia 16-06-20123
Concorso per studenti 20143
conferenza di Torino 6/7/8 novembre 2009 ( SECONDA CONFERENZA NAZ. SULL'AMIANTO )9
convegni - manifestazioni e incontri vari55
convegno ferrandina 04/03/20122
Convegno Marconia-Pisticci 15_01_20115
diritto alla tutela della salute2
Documenti agli atti8
esposti - denunce - sentenze68
Fidas 8-20121
In BASILICATA13
In Sardegna5
incontri Prefettura e ASM11
Iniziative20
interrogazioni / resoconti parlamentari65
Liberi dall’Amianto (Accordo di Partnership “Liberi dall’Amianto")4
locandine Incontri già svolti16
manifestaz. Roma 17_09_20096
Matera 03-05-20146
Matera 13 aprile 20135
Matera 17-18 ottobre 20144
moduli e schede7
Nelle altre Regioni5
non solo amianto8
petizione F.R.V.A. (SARDEGNA) (petizione Fondo Regionale Vittime Amianto (CSA))2
Petizione nazionale per DDL AS 21415
Petizione per Fondo Regionale Vittime Amianto2
Piani di sorveglianza sanitaria5
Potenza 09-02-20135
problemi & proposte8
Rassegna Stampa BASILICATA248
Rassegna Stampa Emilia-Romagna6
Rassegna Stampa Lazio16
rassegna stampa Liguria2
Rassegna Stampa Lombardia37
Rassegna Stampa Piemonte30
Rassegna Stampa Puglia23
Rassegna Stampa Sardegna43
Rassegna Stampa Sicilia10
Rassegna Stampa Toscana16
Rassegna Stampa Veneto12
Roma - Senato 13-03-20145
Roma 25-06-20122
ROMA 8 ottobre 20137
Roma CNA 12-02-20132
Sostanze tossiche e cancerogene11
Taranto 05_06_20103
Venezia 22-24_11_2012 (Seconda conferenza nazionale sull'amianto)11
AIEA VBA | edited by AIEA - sez. VALBASENTO