Written by 23:23 Sentenze e atti parlamentari

2010_03_30_Interrogazione parlamentare Cisterna (Ciuffetta)

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Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06643
presentata da
DOMENICO SCILIPOTI
martedì 30 marzo 2010, seduta n.302


SCILIPOTI. –

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

– Per sapere – premesso che:

i lavoratori esposti all’amianto dello stabilimento Aprilfer di Aprilia, dello stabilimento Good Year di Cisterna di Latina, ed Ondulit, sempre di Cisterna di Latina, hanno visto negare i loro diritti alla rivalutazione contributiva, ex articolo 13, comma 8 della legge 257 del 1992, in seguito a sentenze di rigetto del tribunale di Latina, il cui giudizio è stato formulato sulla base di relazioni tecniche le quali alla verifica dell’atto di appello si sono rivelate del tutto errate;

infatti i lavoratori aventi diritto hanno impugnato queste ingiuste decisioni innanzi alla corte di appello di Roma, la quale ha nominato altri consulenti, che, ad una attento esame dei luoghi e dopo ricerche approfondite, hanno concluso certificando l’esposizione qualificata, ed hanno smentito i CTU del tribunale di Latina, ponendone in evidenza errori gravi;

non può essere sottaciuto, anzi va messo in evidenza, come presso la sezione lavoro del tribunale di Latina siano nominati sempre e soltanto i soliti tecnici, prima soltanto due, e solo ultimamente un terzo, senza rotazione degli incarichi;

nell’accertamento tecnico della corte di appello di Roma, circa lo stabilimento Aprilfer, si legge nelle conclusioni «in merito alle contestazioni formulate nell’atto di appello con riferimento alla relazione peritale dell’ausiliare del giudice di 1o grado (2o aspetto del quesito del Giudice) il sottoscritto CTU è del parere che le indagini effettuate hanno senz’altro consentito di superare gli assunti e le conclusioni cui perviene la relazione peritale dell’ausiliare del Giudice di 1o grado ingegner Onori che trae le sue conclusioni – a prescindere dalle testimonianze dei ricorrenti fondamentali ai fini della presente CTU – negando il superamento della soglia di dispersione delle fibre a danno dei ricorrenti, avendo individuato quale unica fonte di dispersione di fibre di amianto le tettoie di copertura dello stabilimento. La presente indagine ha invero consentito di approfondire ulteriori aspetti legati alla esposizione all’amianto dei ricorrenti individuando, attraverso la testimonianza dei diversi interessati, altri materiali generatori di fibre aerodisperse, e i tempi di probabile esposizione dei ricorrenti stessi»;

successivamente con sentenza del 26 gennaio 2010 della corte di appello di Roma, l’appello dei lavoratori Aprilfer è stato accolto, con conseguente tardivo riconoscimento dei loro diritti, che se fosse stato tempestivo avrebbe permesso loro di andare in pensione anni prima; altri lavoratori, confidando sull’accertamento errato avevano desistito, e non hanno impugnato la sentenza e per loro non c’è altro strumento di tutela;

ciò non è accettabile per uno stato di diritto;

tanto più non è un caso isolato, poiché la stessa cosa si è verificata con i lavoratori della Good Year che in primo grado si sono visti negare l’esposizione ad amianto; e con gli stessi CTU, che poi hanno ammesso i loro errori, e per le cause già decise in appello, dopo la rinnovazione della consulenza è emerso che anche in questo caso ci sono stati errori gravi, e per chi non ha impugnato la sentenza, la perdita del diritto;

alcuni lavoratori dello stabilimento Ondulit di Cisterna di Latina, almeno 4, che manipolavano direttamente l’amianto sono stati esclusi dal riconoscimento dei benefici contributivi, nonostante siano stati riconosciuti a tutti i loro colleghi i benefici ex articolo 13, comma 8, legge 257 del 1992, anche in seguito ad una consulenza tecnica ci parte dell’ingegnere nominato dall’Inps, in alcuni casi anche con accordo transattivo intercorso con l’Inps di Latina;

l’articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile stabilisce che «gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti dell’albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati all’ufficio», per cui non si riesce a comprendere il motivo per il quale questo criterio non si applichi per il tribunale di Latina, sezione lavoro, dove i consulenti sono sempre gli stessi, prima due ed ora solo tre;

in data 26 febbraio 2010, l’interrogante, unitamente ad una delegazione di questi lavoratori è stato ricevuto dal direttore e dal responsabile dell’ufficio legale dell’Inps di Latina, ed in quella sede c’è stata la conferma di ingiusti pregiudizi sofferti dai lavoratori esposti all’amianto nella provincia di Latina per effetto di CTU errate;

appare sommamente ingiusto che ci sia una lesione dei diritti dei lavoratori dell’amianto, fortemente pregiudicati dall’inalazione del pericoloso killer, e ciò a causa di accertamenti tecnici che nei successivi gradi di giudizio si sono rivelati errati;

sono in costante aumento le patologie asbesto correlate, in tutta Italia, anche e soprattutto tra i lavoratori della regione Lazio e della regione Sicilia -:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali possibili iniziative si intendano assumere affinché i benefici per l’esposizione all’amianto possano essere estesi anche a quei lavoratori che, in razione di quanto riportato in premessa, ne risultano oggi esclusi.(4-06643)

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