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28_04_2010_disegno_legge_CASSON

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SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI^ LEGISLATURA

 

DISEGNO  DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori CASSON,
“Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici
previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto “


Relazione

 

Onorevoli Senatori !! – In data 28 aprile 2008, quarta Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto, è stato comunicato alla Presidenza del Senato il deposito del disegno di legge del Senatore Casson e altri, recante il titolo “Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l’adozione del testo unico in materia di esposizione all’amianto” (A.S. n. 173). L’A.S. n. 173 riproponeva, con modifiche e aggiornamenti, il testo dell’A.S. n. 23, già presentato nella XV legislatura il 28 aprile 2006, per iniziativa dei Senatori Casson e Malabarba.

Detto disegno di legge è tuttora all’esame della competente Commissione di merito, la Commissione Lavoro del Senato, ed ha tre obiettivi principali e fondamentali: la tutela dei lavoratori ed ex lavoratori, nonché dei cittadini a qualsiasi titolo esposti all’amianto; il censimento e la bonifica dei siti e dei beni inquinati da amianto; la sorveglianza sanitaria.

L’A.S. n. 173 prevede, tra l’altro, all’articolo 5 dei benefici previdenziali-pensionistici a favore dei lavoratori esposti, mediante l’approntamento di modifiche all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003 n. 326.

Ora, risulta che oltre 60.000 lavoratori abbiano presentato la domanda di ottenimento dei benefici pensionistici, di cui alla legge n. 257 del 1992, oltre il termine perentorio normativamente fissato del 15 giugno 2005. Con tale motivazione la loro domanda è stata respinta ed i lavoratori si trovano così attualmente privi di tutela.

Si ravvisa per questo motivo la necessità di un intervento legislativo per ottenere la riapertura dei termini di presentazione delle domande all’INAIL, al fine di recuperare appieno la ratio, lo spirito e le finalità della legge n. 257 del 1992 che, non solo ha avuto parziale applicazione, ma negli effetti è stata frustrata dagli interventi del legislatore del 2003 e del potere regolamentare. Ciò si dice, in quanto, con il decreto legge n. 269 del 2003 convertito in Legge n. 326 del 2003, è stato riformulato in termini restrittivi il beneficio in oggetto, con la riduzione del coefficiente da 1,5 a 1,25. Così se ne è limitata di molto l’applicazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed infine, con il successivo DM di attuazione, è stato posto il termine perentorio del 15/06/2005.

Il fulcro è costituito dall’articolo 5, lettera f), dell’A.S. n. 173, che recita: << il comma 5 è sostituito dal seguente: 5 – I lavoratori ex esposti all’amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6 bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all’escavazione ed all’estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.>>

Il comma 6-bis dell’articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 stabilisce che: << Sono comunque fatte salve le previdenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento>>.

Per evitare che la norma si applichi solamente alle domande nuove (escludendo cioè i lavoratori la cui domanda era già stata respinta), nel nuovo Disegno di Legge n. 173 all’articolo 5 è stato inserito il comma 4, il quale stabilisce che: << I lavoratori ex esposti all’amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta,  possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l’eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.>>

Successivamente alla presentazione del ddl 173, sono accaduti i seguenti fatti.

In primis, Il TAR del Lazio, con sentenza n. 5750/2009, ha annullato il DM del 12 marzo 2008 con il quale si era prevista la possibilità di riesame delle domande di ottenimento dei benefici pensionistici presentate (e respinte) prima del 15 giugno 2005 soltanto per un ristretto numero di lavoratori, e cioè quelli appartenenti alle 15 aziende individuate dal Decreto Ministeriale.

In secondo luogo, si è tenuta nell’ottobre 2009 a Taormina la Conferenza Mondiale sull’amianto ed in tale sede l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) ha diffuso dati allarmanti secondo cui: << In Italia vi sono quattromila morti l’anno per esposizione all’amianto, ma il dato è destinato a crescere. Tra il 2015 ed il 2018 è previsto un picco di vittime. L’età media della diagnosi è intorno ai 68 anni.>>

La stessa INAIL, nell’ultimo rapporto del 2009, prendendo atto che gli effetti morbigeni dell’amianto si manifestano anche dopo 35/40 anni dall’esposizione e che in Italia il picco dell’incidenza della patologie si avrà nei prossimi quindici/venti anni, ravvisava la necessità di approntare strumenti adeguati per fronteggiare il problema.

Infine, non possono essere sottaciute le denunce a livello comunitario presentate dalle associazioni dei lavoratori contro il Governo Italiano per la violazione degli articoli 10 e 249 Trattato CE per il mancato recepimento delle Direttive CEE n. 89/391 del 12/06/1989 e n. 477/83 sulla tutela dei lavoratori esposti ad agenti tossici e cancerogeni.

Naturalmente, la problematica evidenziata verrebbe risolta in ogni suo aspetto con l’approvazione dell’A.S. n. 173, che ridefinirebbe in maniera organica e completa tutta la fattispecie dell’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Peraltro, non essendo prevedibile la conclusione dell’esame dell’A.S. n. 173 in tempi accettabilmente brevi e continuando purtroppo ad aumentare il numero dei lavoratori ed ex lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, vanno ricercati altri percorsi nell’interesse dei lavoratori, percorsi che potrebbero consistere innanzitutto nella estrapolazione del fulcro del provvedimento, costituito appunto dall’articolo 5, che va a modificare la normativa restrittiva attualmente in vigore dell’art. 47 del decreto legge n. 269 del 2003.

E ciò appunto viene fatto e proposto con il presente nuovo disegno di legge, costituito da un unico articolo, che contiene alcune modifiche rispetto all’originario articolo 5 dell’A.S. n. 173, ritenendo doveroso tener conto soprattutto e in primo luogo della necessità, per motivi etici e scientifici, di far uscire dal lavoro il prima possibile coloro che sono stati esposti ad amianto, in considerazione della riduzione statistica della loro speranza di vita e di qualità della vita.

 


DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto)

 

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, ai fini dell’anticipazione dell’accesso al pensionamento, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all’amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1.15 fino a cinque anni di esposizione;

b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1.25 dai cinque ai dieci anni di esposizione.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5.»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall’INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l’impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l’amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell’esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell’esposizione»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavoratori ex esposti all’amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all’escavazione ed all’estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.»;

g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.

6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all’amianto sia stato svolto per conto terzi.
6-
octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell’adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto.

6-novies. Ai lavoratori ex esposti all’amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a euro 700 per ogni anno di esposizione.>>

3. La domanda di cui al comma 5 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  può essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I lavoratori ex esposti all’amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta,  possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l’eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

 

 

Art. 2

(Copertura finanziaria)

 

1. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

3. Dall’attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro dall’anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

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